(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2005) IL PRESIDENTE Visto l'art. 3, comma 43 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che dispone l'istituzione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di negozi civici locali finalizzati a consentire a ciascun cittadino la partecipazione visiva e auditiva all'attivita' di magistero politico degli eletti, nel quadro dell'azione tesa a sostenere, grazie a nuovi servizi telematici, la trasparenza delle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed incentivare le relazioni tra persone giuridiche e persone fisiche, ottemperando ai principi espressi nella Carta Civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998; Considerato che, come si desume dai generali principi enunciati dalla Carta Civica di Cesky Krumlov e di quelli contenuti nel Libro bianco per la «e-Governance» della Commissione europea (G.U.C.E. C287/01 del 12 ottobre 2001), finalita' essenziale da raggiungere attraverso l'attivita' del negozio civico e' di facilitare la partecipazione video e audio dei cittadini ai lavori di magistero politico degli eletti, in tutte le fasi dei processi decisionali, assicurando il piu' ampio accesso e la trasparenza nelle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali e locali; Visto il comma 44 del medesimo Art. 3 della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dall' art. 1, comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che per le anzidette finalita' autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi ai comuni, affinche' si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico; Considerato, altresi', che ai sensi del succitato comma 44 le domande dirette ad ottenere la concessione dell'incentivo possono essere presentate dai comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti; Visto il Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dell'incentivo di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 099/Pres. del 16 aprile 2003; Ritenuto, in considerazione della natura sperimentale dell'istituto, di dover precisare la limitazione del diritto all'incentivo alla sola istituzione del negozio civico con conseguente integrazione, in tal senso, del regolamento di cui sopra; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 558 del 18 marzo 2005; Decreta: E' approvata l'integrazione al «Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3», di cui al decreto del Presidente della Regione n. 099/Pres. del 16 aprile 2003, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 aprile 2005 ILLY