(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 27 aprile 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'art.  3, comma 43 della legge regionale 25 gennaio 2002,
n. 3, che dispone l'istituzione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia,
di  negozi civici locali finalizzati a consentire a ciascun cittadino
la  partecipazione  visiva  e  auditiva  all'attivita'  di  magistero
politico  degli  eletti,  nel  quadro  dell'azione  tesa a sostenere,
grazie  a  nuovi servizi telematici, la trasparenza delle istituzioni
democratiche  europee,  nazionali, regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali ed incentivare le relazioni tra persone giuridiche e
persone  fisiche,  ottemperando  ai  principi  espressi  nella  Carta
Civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998;
    Considerato  che,  come si desume dai generali principi enunciati
dalla  Carta  Civica di Cesky Krumlov e di quelli contenuti nel Libro
bianco  per  la  «e-Governance»  della  Commissione europea (G.U.C.E.
C287/01  del  12 ottobre  2001),  finalita' essenziale da raggiungere
attraverso  l'attivita'  del  negozio  civico  e'  di  facilitare  la
partecipazione  video  e  audio  dei cittadini ai lavori di magistero
politico  degli  eletti,  in  tutte le fasi dei processi decisionali,
assicurando  il piu' ampio accesso e la trasparenza nelle istituzioni
democratiche europee, nazionali, regionali e locali;
    Visto  il  comma  44 del medesimo Art. 3 della legge regionale n.
3/2002,  come  sostituito dall' art. 1, comma 2 della legge regionale
12 febbraio  2003,  n.  4,  che  per le anzidette finalita' autorizza
l'Amministrazione   regionale   a   concedere  incentivi  ai  comuni,
affinche'  si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del
negozio civico;
    Considerato,  altresi',  che  ai  sensi del succitato comma 44 le
domande  dirette  ad  ottenere  la concessione dell'incentivo possono
essere  presentate  dai  comuni  singoli o associati, con popolazione
complessiva superiore a 5.000 abitanti;
    Visto  il  Regolamento recante norme di definizione dei criteri e
delle  modalita'  per  la  concessione  dell'incentivo  di cui sopra,
approvato  con  decreto del Presidente della Regione n. 099/Pres. del
16 aprile 2003;
    Ritenuto,    in    considerazione   della   natura   sperimentale
dell'istituto,   di   dover  precisare  la  limitazione  del  diritto
all'incentivo   alla   sola   istituzione   del  negozio  civico  con
conseguente integrazione, in tal senso, del regolamento di cui sopra;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 558 del
18 marzo 2005;
                              Decreta:

    E'  approvata  l'integrazione  al  «Regolamento  recante norme di
definizione   dei  criteri  e  delle  modalita'  per  la  concessione
dell'incentivo  di  cui  all'art.  3,  comma 44 della legge regionale
25 gennaio  2002,  n.  3»,  di  cui  al  decreto del Presidente della
Regione  n.  099/Pres.  del  16 aprile  2003,  nel  testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 7 aprile 2005
                                ILLY